La multa prevista per chi non manteneva la promessa era di 100 ducati d’oro.
In quest’occasione si fissavano anche la data ed il luogo del matrimonio. Il secondo atto della stipulazione prevedeva da parte dello sposo o di suo padre la “donatio propter nuptias”. In base ad essa il padre della sposa (o la sua vedova) riceveva metà della dote pattuita o già ricevuta consistente in casa e terreni. A partire dalla fine del XIII sec. a Tivoli la ricchezza della dote ed il fasto delle nozze erano talmente enormi che nel 1308 il Consilium speciale Communis Tyburis fu costretto ad intervire, per reprimere il malcostume di simili dispendiosi matrimoni e per fissare, ad un massimo di venti commensali, i partecipanti al convivio nuziale.
Fu stabilito inoltre che i vestiti della sposa non dovessero essere di valore inferiore alle 40 libbre di provisini.
Diamo ora un breve cenno su come avvenivano le nozze in quel lontano passato.
Al XIV sec. risale l’usanza di fare le “scampanate”, facendo rumore con oggetti vari; tale usanza era contrastata dalla Chiesa essendo un retaggio pagano.
Il giorno delle nozze la sposa, issata a cavallo e in corteo, era condotta a casa dello sposo e partecipava ad un banchetto a base di capponi, lepri, tordi, salsicciotti, galline fagianate, dolci ecc. Venivano serviti vari tipi di confetti e di mandorle, per ultimo gli stuzzicadenti. I genitori di lei erano tenuti, entro otto giorni dalle avvenute nozze, a ricambiare con “le grazie” la spesa sostenuta dallo sposo organizzando in casa propria un pranzo di pari valore; in caso contrario avrebbero dovuto pagare al genero
una multa di 10 scudi come riporta lo storico Zappi in “Annali e Memorie di Tivoli” a cura di V. Pacifici, Tivoli 1920.







